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La normativa ATP

L'accordo ATP

L'accordo ATP, sigla di "Accord Transport Perissable" è un accordo che disciplina il trasporto internazionale stradale e ferroviario delle derrate alimentari deteriorabili.

L'accordo ATP è stato concluso a Ginevra il 1° settembre 1970 ed è entrato in vigore il 21 novembre 1976 a seguito dell'adesione di 5 Stati (Francia, Germania, Jugoslavia, Spagna, Unione Sovietica).

Attualmente gli stati aderenti all'accordo sono 29 (Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Jugoslavia, Kazakistan, Lussemburgo, Marocco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo ,Repubblica Ceca, Regno Unito, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Ungheria).

Annualmente si svolge a Ginevra, presso l' O.N.U., una riunione a cui partecipano i rappresentanti degli Stati aderenti all'accordo ed i rappresentanti di Organizzazioni Internazionali, al fine apportare eventuali modifiche al testo dell'accordo ATP.

Dal 1976 ad oggi si sono susseguiti numerosi emendamenti.

Gli allegati tecnici dell'accordo ATP stabiliscono:
- le caratteristiche tecniche dei veicoli adibiti al trasporto delle derrate alimentari deteriorabili
- le temperature da rispettare durante il trasporto delle derrate alimentari deteriorabili
- caratteristiche tecniche dei veicoli adibiti al trasporto delle derrate alimentari deteriorabili

Per quanto riguarda i veicoli l'ATP prevede quattro tipi di mezzi di trasporto:
1) Mezzo di trasporto ISOTERMICO
2) Mezzo di trasporto FRIGORIFERO
3) Mezzo di trasporto REFRIGERANTE
4) Mezzo di trasporto CALORIFERO
5) Mezzi di trasporto Isotermici Normali (IN) o Isotermici Rinforzati (IR)


Mezzo di trasporto FRIGORIFERO

Il mezzo di trasporto frigorifero è un mezzo di trasporto isotermico munito di un dispositivo di raffreddamento (gruppo frigorifero) che sia in grado di mantenere, con una temperatura esterna costante Te pari a + 30 ° C, una temperatura interna Ti pari a:

• Un qualunque valore compreso tra + 12 e 0°C per la Classe A
• Un qualunque valore compreso tra + 12 e -10°C per la Classe B
• Un qualunque valore compreso tra + 12 e -20°C per la Classe C
• Un valore comunque minore o uguale a 0°C per la Classe D
• Un valore comunque minore o uguale a -10°C per la Classe E
• Un valore comunque minore o uguale a -20°C per la Classe F

In sostanza nel caso delle classi frigorifere A, B, C il dispositivo di raffreddamento è comandato da un termostato che può regolare la temperatura interna della carrozzeria ad un valore prefissato, mentre nel caso delle classi D, E, F il dispositivo di raffreddamento non è munito di termostato e quindi è in grado soltanto di produrre freddo.

Un mezzo di trasporto Isotermico Normale (IN) può dar luogo esclusivamente ad un mezzo di trasporto Frigorifero Normale di classe A (FNA) o di classe D (FND), idoneo soltanto per il trasporto di derrate alimentari soggette a temperature non inferiori a 0 °C.

Un mezzo di trasporto Isotermico Rinforzato (IR), a seconda della potenza del gruppo frigorifero, può dar luogo ad un mezzo di trasporto Frigorifero Rinforzato di qualunque classe: FRA, FRB, FRC, FRD, FRE, FRF, e quindi idoneo al trasporto di tutte le derrate deteriorabili fresche, congelate o surgelate.


Mezzo di trasporto REFRIGERATO

Il mezzo di trasporto refrigerato è un mezzo di trasporto isotermico il quale, con l'ausilio di una sorgente di freddo (generalmente piastre eutettiche) consente, con una temperatura esterna costante pari a +30°, di raggiungere e di mantenere per un periodo di tempo non inferiore alle 12 ore, la temperatura interna della carrozzeria vuota ad un valore che sia:

• inferiore o uguale a + 7 °C per la classe A • inferiore o uguale a + 0 °C per la classe D • inferiore o uguale a - 10 °C per la classe B • inferiore o uguale a - 20 °C per la classe C

Un mezzo di trasporto Isotermico Normale (IN) può dar luogo esclusivamente ad un mezzo di trasporto Refrigerato Normale di classe A (RNA) o di classe D (RND), idoneo soltanto per il trasporto di derrate alimentari soggette a temperature non inferiori a 0 °C.

Un mezzo di trasporto Isotermico Rinforzato (IR), a seconda della potenza delle piastre eutettiche, può dar luogo ad un mezzo di trasporto Refrigerato Rinforzato di qualunque classe: RRA, RRD, RRB, RRC, e quindi idoneo al trasporto di tutte le derrate deteriorabili fresche, congelate o surgelate.


Mezzo di trasporto CALORIFERO

Il mezzo di trasporto calorifero è un mezzo di trasporto isotermico il quale, con l'ausilio di un dispositivo di riscaldamento, consente di raggiungere e di mantenere per un periodo di tempo non inferiore alle 12 ore, una temperatura interna della carrozzeria non inferiore a 12°C, con una temperatura esterna:

• pari a - 10 °C per la classe A
• pari a - 20 °C per la classe B

Un mezzo di trasporto Isotermico Normale (IN) può dar luogo esclusivamente ad un mezzo di trasporto Calorifero Normale di classe A (CNA).

Un mezzo di trasporto Isotermico Rinforzato (IR), a seconda della potenza del dispositivo di riscaldamento, può dar luogo ad un mezzo di trasporto Calorifero Rinforzato di classe A (CRA) o di classe B (CRB).


Requisiti dei mezzi di trasporto delle carni e dei prodotti ittici (art. 49, DM 26-03-80)

I veicoli destinati al trasporto delle carni devono essere a chiusura ermetica e devono:

• Avere le pareti interne ed ogni parte che possa venire a contatto con le carni in materiali resistenti alla corrosione e rispondenti ai requisiti previsti dalle vigenti disposizioni. Inoltre le pareti devono essere lisce e di facile pulizia e disinfezione con angoli e spigoli arrotondati;
• Essere muniti, per il trasporto delle carcasse, mezzene e quarti, di dispositivi di sospensione in materiali resistenti alla corrosione, fissati ad altezza tale che le carni non tocchino il pavimento; salvo che non si tratti di carni confezionate o provviste di imballaggio.

I veicoli o mezzi adibiti al trasporto delle carni non possono essere usati per il trasporto di animali vivi. Inoltre nessuna altra merce può essere trasportata contemporaneamente alle carni in uno stesso veicolo, tranne che si tratti di carni confezionate e poste in appositi contenitori.

Per il trasporto delle carni dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967.
Le frattaglie ed i visceri debbono essere trasportati in recipienti costruiti in materiali rispondenti ai requisiti stabiliti dal1'art11 della legge e dei relativi decreti di attuazione.
Le trippe, in caso di trasporto promiscuo, debbono essere altresì lavate e semicotte o cotte.

I veicoli destinati al trasporto dei prodotti della pesca debbono essere a chiusura ermetica e possedere oltre ai requisiti di cui al primo comma, lettera a) del presente articolo, dispositivi atti ad assicurare la raccolta dell'acqua di fusione del ghiaccio ed evitarne il ristagno sul pavimento.
Al trasporto dei prodotti della pesca si applicano le prescrizioni di cui al precedente quarto comma.
La pulizia e disinfezione dei veicoli adibiti al trasporto delle carni e dei prodotti della pesca deve aver luogo al più presto dopo ultimato lo scarico.


Requisiti dei mezzi di trasporto degli alimenti surgelati (DM n° 493 del 25-09-95)

I mezzi di trasporto, adibiti alla distribuzione locale degli alimenti surgelati ( per distribuzione locale si intende il trasporto da un deposito ad un punto di vendita o al consumatore finale effettuato con mezzi di trasporto aventi una portata utile non superiore a 70 qli ), devono essere muniti di:

• protezione coibente che consenta di mantenere, per tutta la durata del trasporto, la temperatura dei prodotti ad un valore pari o inferiore a -18 C (è ammesso un rialzo termico di + 3 °C per periodi di breve durata);
• apparecchiature atte ad uniformare e mantenere le condizioni di temperature prescritte per tutta la durata del trasporto, nonché a ristabilire nel più breve tempo possibile dopo ogni operazione di carico o scarico;
• un termometro facilmente visibile che misuri la temperatura dell'aria interna.

I mezzi di trasporto, non adibiti alla distribuzione locale degli alimenti surgelati devono essere muniti di:

• protezione coibente di cui al comma 1, lettera a);
• generatore di freddo e strumenti di registrazione automatica della temperatura che misurino ad intervalli regolari non superiori a 20 minuti, la temperatura dell'aria in cui si trovano gli alimenti surgelati;
• dispositivi di circolazione dell'aria o comunque sistemi idonei ad uniformare la temperatura interna.

I mezzi adibiti al trasporto di alimenti surgelati devono rispondere alle norme contenute nell'accordo ATP . La sigla di riconoscimento dei predetti mezzi o di un loro scomparto, da riscontrare sull'attestato internazionale o nazionale deve essere una delle seguenti: FRC, FRF, RRC.

Prodotti diversi da quelli surgelati possono essere trasportati insieme agli alimenti surgelati a condizione che siano contenuti in involucri protettivi e che, al momento del carico, abbiano una temperatura non superiore a - 18 C.


La normativa nazionale sul trasporto delle derrate alimentari deteriorabili

In Italia l'accordo ATP è entrato in vigore per i trasporti internazionali il 21 giugno 1977 a seguito della ratifica con legge n. 264 del 02 - 05 -1977.
Successivamente, con D.M. 1182 del 28 - 02 - 1984, a partire dal 1° settembre 1984, l'osservanza delle norme contenute nell'accordo ATP, solo per quanto concerne le caratteristiche tecniche dei mezzi di trasporto, è stata estesa anche ai trasporti di derrate deteriorabili effettuati sul territorio nazionale.

Per quanto concerne le derrate alimentari che hanno l'obbligo di essere trasportate in mezzi di trasporto a norme ATP, le temperature da osservare durante il trasporto, nonché l'obbligo dei termoregistratori, la normativa nazionale si discosta da quella internazionale.

Le derrate alimentari soggette alla normativa ATP In caso di trasporto internazionale le derrate alimentari soggette alla normativa ATP e le temperature da rispettare durante il trasporto sono quelle indicate in tabella I a pag. 4 ed in tabella II a pag. 5.

In caso si trasporto nazionale le temperature da osservare sono quelle stabilite nel- l'allegato C al D.M.327 del 26 - 03 - 1980 e successive modificazioni, indicate nelle tabelle III e IV sotto riportate:
Gli apparecchi di misura devono essere di tipo omologato e le registrazioni delle temperature ottenute devono essere datate e conservate dall'operatore per almeno un anno.

Durante il tempo di distribuzione frazionata da effettuarsi con mezzi aventi caratteristiche tecnico - costruttive idonee per il trasporto in regime di freddo che comporti ai fini della consegna agli esercizi di vendita numerose operazioni di apertura delle porte dei mezzi stessi, ferme restando in ogni caso le temperature di partenza fissate, sono tollerati i seguenti valori massimi di temperatura:
II valore massimo di temperatura indicato per le carni (bovine, suine, ovine e caprine), tuttavia non è vincolante per il trasporto, in fase di distribuzione o ai depositi frigoriferi, di durata nonsuperiore a due ore, di quelle appena macellate in macelli autorizzati e non ancora raffreddate, sempreché il trasporto stesso avvenga con veicoli rispondenti ai requisiti idoneità igienico sanitaria prescritti all' art.49 del presente regolamento, che risultino almeno ISOTERMICI.

II burro concentrato (anidro) può essere trasportato anche a temperatura da + 6 °C a + 18 °C.
La temperatura da osservarsi durante il trasporto è prevista dagli articoli 4 e 5 del decreto Ministeriale 4 Ottobre 1978 (pubblicato G.U. n.286 del 12 Ottobre 1978), recante norme selle modalità di confezionamento, il periodo e le modalità di conservazione dei molluschi eduli, le specie di molluschi che possono essere venduti sgusciati.


L'autorizzazione sanitaria (art 44. DM 26 - 03 - 80)

Sono soggetti ad autorizzazione sanitaria:
• le cisterne e gli altri contenitori adibiti al trasporto delle sostanze alimentari sfuse a mezzo di veicoli;
• i veicoli adibiti al trasporto degli alimenti surgelati per la distribuzione ai dettaglianti;
• i veicoli adibiti al trasporto delle carni fresche e congelate e dei prodotti della pesca freschi e congelati.

L'autorizzazione viene rilasciata:
dall'organo della regione, o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, competente secondo il rispettivo ordinamento in materia medica, per le cisterne e gli altri contenitori di cui alla lettera a) e per i veicoli di cui alla lettera b);

dell'organo della regione, o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, competente secondo il rispettivo ordinamento in materia veterinaria, per i veicoli di cui alla lettera c).

Per i veicoli adibiti al trasporto nel solo ambito del territorio comunale l'autorizzazione viene rilasciata dai comuni, o loro consorzi, attraverso le unità sanitarie locali.

L'autorizzazione sanitaria è valida per due anni dalla data di rilascio.

La competenza territoriale al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo è determinata in relazione alla residenza del proprietario del veicolo risultante dall'iscrizione al pubblico registro automobilistico.

Furgotech è a Vostra completa disposizione per qualsiasi necessità d'informazioni o consulenza, telefonando al n° 049/5840342 o inviando una mail a info@furgotech.it

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